Decreto Semplificazioni: novità gestione degli appalti pubblici

Il 28 maggio scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e, conseguentemente, pubblicato ...


Il 28 maggio scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e, conseguentemente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2021, il Decreto-legge n.77/2021, chiamato più comunemente Decreto Semplificazioni.

I due temi principali affrontati nel lungo testo (68 articoli), recante titolo “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sono da una parte la normazione delle strutture governative preposte all’espletamento dei progetti relativi al PNRR e, dall’altra, la semplificazione di molti ambiti inerenti alla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo per ciò che concerne la gestione degli appalti pubblici.

Proprio di questo secondo punto, a noi molto caro, ci preme parlare nel seguente contributo, tentando di fornire un’utile sintesi dei principali provvedimenti presi al riguardo.

 

Codice Appalti

Per quanto riguarda le procedure del Codice appalti (affidamento diretto), per velocizzarle e semplificarle, è stata prorogata la soglia fino al 30 giugno 2023 (precedentemente collocata in data 31 luglio 2021). Sono, inoltre, state introdotte delle modifiche per quanto riguarda tale forma di affidamento che diventa agibile anche per servizi e forniture di ingegneria e architettura di importo inferiore ai 139 mila euro (precedentemente 75.000 euro) adeguandosi così alla soglia comunitaria, facendo sì che in tali casi la stazione appaltante possa procedere all’affidamento senza consultare necessariamente più operatori economici. Mentre per i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria o di lavori compresi tra i 150 mila e 1 milione di euro sarà necessario invitare almeno cinque operatori economici che diventano dieci sopra il milione di euro.

 

Subappalto

Passando invece alla materia del subappalto, l’azione delle nuove norme si articola in due fasi. Nella prima fase, ossia dall’entrata in vigore (1° giugno) e fino al 31 ottobre 2021, il subappalto - in deroga alle norme attuali che lo attestano al 30% - non potrà superare il 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori (e forniture e servizi). Rimane vietata l’intera cessione del contratto di appalto a terzi sia dell’integrale esecuzione dei lavori sia dell’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve, in ogni caso, mantenere gli standard qualitativi e di prestazioni che sono stati sottoscritti da chi ha vinto l’appalto garantendo trattamento e retribuzione dei lavoratori pari a quella garantita dal contraente principale (anche tramite l’applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale). Nella seconda fase, ossia quella che inizia a partire dal 1° novembre 2021, verrà rimosso qualsiasi limite quantitativo al subappalto, ma dovranno essere indicate nei documenti di gara (da parte della stazione appaltante) quelle prestazioni che saranno obbligatoriamente eseguite, per la loro specificità, da chi si è aggiudicato la gara originariamente. Sempre le stazioni appaltanti dovranno espressamente indicare quali siano quelle opere in cui è necessario un più stretto controllo delle attività di cantiere affinché siano garantite le condizioni di lavoro e dunque la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevenendo anche l’ipotetica infiltrazione criminale (ciò fatto salvo nel caso in cui i subappaltatori siano iscritti nell’anagrafe antimafia o nelle cosiddette white list).

 

Trasparenza, premi e penali

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aprirà, inoltre, un fascicolo virtuale per ogni operatore economico in cui conservare tutti i dati necessari per la partecipazione alla gara facendo sì che diventi più snello e semplice monitorare le attività da parte della stazione appaltante. Quest’ultima, dunque, non potrà più improvvisarsi dovendo rispettare in piena trasparenza requisiti di qualità, di esperienza pregressa, personale qualificato e strumentazioni tecniche, requisiti che le commissioni giudicatrici potranno facilmente monitorare tramite le apposite piattaforme informatiche. Premi e penali sono stati prescritti per l’esecuzione nei termini del contratto pubblico. Nello specifico:

  • premi di accelerazione: elargiti per ogni giorno di anticipo sul termine;
  • penali per il ritardato adempimento: tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille a ogni giorno di ritardo e da determinare in base all’entità delle conseguenze che il ritardo stesso genera (fino a un massimo del 20% dell’ammontare).

 

Dibattito pubblico e appalto integrato

Modifiche anche all'istituto del dibattito pubblico, che viene rafforzato dal Decreto Semplificazioni affinché si implementi, tramite le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture, un confronto sempre maggiore tra la società civile e gli enti territoriali.

Infine, l’appalto integrato ha subito delle variazioni relativamente alla sua aggiudicazione che avverrà sulla base della scelta del progetto di fattibilità tecnico-economica presentato che sia riconosciuto come il più vantaggioso economicamente, ma che tenga conto anche degli aspetti qualitativi.

 

Opere di impatto rilevante e valutazioni di impatto ambientale

Si segnalano, poi, una serie di interventi dispiegati per le cosiddette opere di impatto rilevante. In particolare: l’alta velocità ferroviaria per la tratta Salerno-Reggio Calabria, l’alta velocità e alta capacità sulla tratta Palermo-Catania-Messina, il potenziamento della linea Verona-Brennero e altre opere di grande entità quali le dighe foranee di Genova e di Campolattaro (BN), l’ammodernamento del sistema idrico di Peschiera nel Lazio e l’implementazione delle infrastrutture legare alla zona portuale di Trieste.

Una parte molto interessante del Decreto concerne anche le tempistiche legate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti che rientrano nel PNRR e nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima). Per snellire la procedura e evitare che si allunghino troppo i tempi, è stata fissata a 130 giorni la sua durata massima. Parallelamente un’apposita commissione verrà istituita (composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto ministeriale) per lavorare a tempo pieno alla valutazione garantendo così efficienza produttiva.

 

Pari opportunità nei contratti PNRR

Infine, da non sottovalutare sono gli interventi presi a favore dell’inserimento lavorativo di giovani e donne in relazione alle opere che saranno attuate con il PNRR. Le aziende che:

  • utilizzano o si impegnano a utilizzare “specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro”;
  • si impegnano ad assumere “oltre alla soglia minima percentuale [...] giovani con età inferiore a trentasei anni e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse”;
  • hanno rispettato negli ultimi tre anni “i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere”, sia per quanto riguarda le attribuzioni di incarichi apicali che la retribuzione;
  • non sono risultate nei tre anni precedenti come destinatarie di accertamenti per atti o comportamenti discriminatori;

avranno riconosciuto un punteggio più alto nei bandi di gara e, anzi, per quelle aziende affidatarie avranno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale con riferimento ai criteri di inclusione, in violazione del quale saranno sanzionate con una penale e con l’impossibilità per i 12 mesi successivi di partecipare ad altre procedure.

Gianluca Piredda