Convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 118/2021: in cosa consiste? (pt.2)

Nel caso in cui, nonostante le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona ...


Nel precedente contributo qui pubblicato si è affrontato il tema dell’ultimo intervento legislativo operato in materia di crisi d’impresa, con il quale si è giunti alla conversione in legge del decreto del 24 agosto 2021 (n.118/2021), modificandolo in vari punti.

Dopo aver visto più da vicino il nuovo istituto della composizione negoziata, ci si era fermati al punto in cui l’esperto nominato consegna la relazione finale che illustra l’andamento delle trattative che possono avere sia esito positivo sia esito negativo.

Nel caso in cui, nonostante le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, non abbiano comunque avuto un esito positivo e le soluzioni individuate non siano state ritenute praticabili, l’imprenditore può però avvalersi di un altro strumento: presentare al Tribunale compente (entro 60 giorni dalla consegna della relazione dell’esperto incaricato) una proposta di concordato per cessione dei beni insieme a un piano di liquidazione, il così detto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Anche questo istituto è una novità per il nostro ordinamento, in quanto, rispetto alle procedure concordatarie già previste dalla Legge Fallimentare, non richiede alcuna adesione da parte dei creditori e non ha una soglia minima di soddisfazione per gli stessi. La caratteristica che lo contraddistingue è proprio la procedura snella e agile che punta a dotare gli imprenditori di uno strumento efficace e rapido che fa sì che il Tribunale possa omologare la proposta di concordato semplicemente dopo aver verificato che:

  • sussista la regolarità del contraddittorio e del procedimento;

  • si rispetti l’ordine di prelazione; 

  • si presenti un piano fattibile che non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che assicura un’utilità a ciascun creditore.

 

Alcune modifiche alla legge fallimentare

In aggiunta a quanto detto sinora, con il D.L. 118/2021 sono stati incamerati nella Legge Fallimentare alcuni istituti che avrebbero dovuto entrare in vigore congiuntamente all’entrata in vigore del CCI. Proprio a causa del differimento di quest’ultimo alcuni provvedimenti per essere resi operativi da subito sono stati inglobati nella L.F. modificandola.

In particolare:

  1. è stata introdotta la disciplina sulle modifiche agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, prevedendo che, in caso di modifiche sostanziali del piano prima dell’omologa, deve essere rinnovata sia l’attestazione, sia il consenso dei creditori; in caso di modifiche sostanziali degli accordi prima dell’omologa, deve essere rinnovata solamente l’attestazione e in caso di modifiche sostanziali del piano dopo l’omologa, l’imprenditore ha facoltà di modificare il piano unilateralmente per assicurare l’esecuzione degli accordi. Se lo fa, però, deve chiedere il rinnovo dell’attestazione e pubblicare il nuovo piano e la nuova attestazione nel Registro delle Imprese, ai quali i creditori hanno diritto di opporsi entro 30 giorni;

  2. è stato sostituito l’art. 182-septies estendendo gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche ai creditori non aderenti diversi da banche o intermediari finanziari, unici nella legge attuale a poterne usufruire, introducendo i così detti accordi di ristrutturazione a efficacia estesa. Tale estensione è possibile, però, a patto che vengano rispettati specifici requisiti quali “l’adesione all’accordo di creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti appartenenti alla stessa categoria”, “la soddisfazione dei creditori non aderenti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione” e “la previsione della prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta”;

  3. è stato introdotto l’art. 182-opties che disciplina la convenzione di moratoria la quale, stipulata tra imprenditore (anche non commerciale) e i suoi creditori consente una dilazione delle scadenze dei crediti, oppure la rinuncia agli atti oppure la sospensione delle azioni esecutive o conservative. L’efficacia della convenzione di moratoria è estesa anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, ma in tal caso devono possedere specifici requisiti: “(i) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori di quella categoria, (ii) i creditori non aderenti subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insolvenza in concreto perseguite e (iii) un professionista indipendente abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione  a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la sussistenza dei requisiti necessari per la conclusione della convenzione di moratoria”;

 

  1.  è stato introdotto l’art. 182-novies contente la disciplina sugli accordi di ristrutturazione agevolati, con requisiti più favorevoli per la loro omologazione come ad esempio: la percentuale di adesione dei crediti scende al 30% (invece del 60% indicato all’art. 182-bis l. fall.) se il debitore ha rinunciato alla moratoria per soddisfare i creditori non aderenti e se non ha mai presentato precedentemente una domanda di concordato “in bianco” (ossia una domanda prenotativa, ex art. 182 bis, sesto comma, l. fall.).

 

Un’ultima modifica da segnalare è che, fino al 31 dicembre 2021, per gli imprenditori che hanno ottenuto l’omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale (dal 1° gennaio 2019), resta l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato e per la dichiarazione di fallimento.

 

Conclusione

Da quanto detto emerge con chiarezza che per tutte le modifiche approvate con il Decreto 118/2021 si è voluta seguire la ratio che caratterizza le scelte del legislatore nel voler da un lato modificare e svecchiare la Legge Fallimentare, ma dall’altro preservare la norma vigente posticipando l’entrata in vigore del CCI per non creare ulteriore confusione in seno a una situazione tanto complicata come quella emergenziale causata dalla pandemia e che ancora fatichiamo a scrollarci dalle spalle.

Si è cercato di fornire il maggior numero di strumenti possibili a favore degli imprenditori in stato di insolvenza e di squilibrio economico-patrimoniale affinché possano garantire la continuità aziendale e superare il momento di crisi. La composizione negoziata, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa da una parte e il concordato semplificato dall’altra sono veri e propri esempi di strumenti che nel concreto possono rivelarsi utili alla preservazione delle aziende in difficoltà, riducendo anche costi e tempi di molte procedure.

Gianluca Piredda